Modifica dello Statuto come da verbale di Assemblea Generale Straordinaria del 01/06/2006 dell’Associazione Culturale  “ Agriclub Frutteto del Monte ”

(Costituita in base alla legge 266/91 e legge Reg. n° 48/95)

 

 

Costituzione e scopi

 Art. 1

E’ costituita in Monte San Vito, fraz. Santa Lucia, in via Malviano A n.11/A, una Associazione Culturale, Ricreativa, Sportiva denominata “ Agriclub Frutteto del Monte “. L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico.

Non persegue finalità di lucro.

 Art. 2

L’Associazione “ Agriclub Frutteto del Monte “ aderirà ad una associazione a carattere nazionale della quale adotterà la tessera associativa quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa, costituita con forma democratica ed elettiva e con gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

 Art.3

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere:

a)      la valorizzazione del patrimonio ambientale ed il recupero dei valori agresti oltre che alle attività artistiche, ricreative, politiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale, civile e politica dei propri soci e una più completa formazione umana sensibile alle tematiche ecologiste e sociali.

b)      la promozione della difesa della bio-diversità e di una cultura attenta al recupero delle tradizioni ed ai valori ambientali e naturali.

c)      la promozione di visite volte alla diffusione nel mondo della scuola nonché nella società civile con l’organizzazione di convegni ed iniziative a carattere conoscitivo in tema di ambiente e di educazione alimentare.

d)      l’attuazione del concetto di auto-raccolta tramite l’esperienza pratica e la conseguente presa di coscienza da parte del più ampio numero possibile di cittadini dell’esistenza di alternative eco-compatibili di convivenza uomo-natura con la riscoperta dei sapori e colori incontaminati di un tempo.

e)      la gioia di osservare ed apprendere direttamente dalla madre natura senza il filtro e la frenesia della “vita moderna”, all’aperto, immersi nel contesto ambientale marchigiano.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell’Associazione.

Per tali scopi l’Associazione potrà:

1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite, secondo quanto stabilito dalla legge 266/91;

2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione e a favorire il suo sviluppo in particolare per quanto attiene alla frutticoltura anche attraverso l’organizzazione di corsi al fine di divulgare la conoscenza delle tecniche di coltivazione nonché ;

3) dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;

4) organizzare eventi e degustazioni con i propri prodotti, anche in combinazione con altri tipici del nostro territorio o di territori propri di alcuni associati, come momento ricreativo e di socialità;

5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

6) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

L’associazione applica ed osserva gli articoli 2 e 3 della Legge n. 266/91 e Legge Reg. n. 48/95.

Associazione

 Art. 4

Il numero dei soci e’ illimitato; all’Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni e’ richiesto l’assenso dell’esercente la potestà. Per iscriversi è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l’apposito modulo.

Con la domanda l’aspirante socio dovrà:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, possono divenire soci i gruppi spontanei costituiti quali: scolaresche, sodalizi sportivi e religiosi nonché gruppi socio assistenziali ecc. ecc.

2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi  sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 266/91. Le  prestazioni saranno svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 Art. 5

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci, siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all’interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà in via definitiva, l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

 Art. 6

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’ Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione stessa.

 Art. 7

Hanno diritto a frequentare l’Associazione:

1) i soci;

2) i soci di altri Circoli o di Associazioni federate purché in possesso della tessera associativa.

 I frequentatori di cui al presente Art. 7 – punto 2 - debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Organizzazione.

La frequentazione dell’Associazione può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

 Art. 8

I soci sono tenuti:

1) al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;

2) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi ne è trasmissibile o rimborsabile.

 Art. 9

La decadenza da socio può avvenire per:

1) decesso;

2) dimissioni;

3) mancato rinnovo della quota associativa o per comportamento antisociale.

4) espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

 

Provvedimenti disciplinari

 

Art. 10

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

1) ammonizione scritta;

2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo di tre mesi, estensibile a sei;

3) espulsione o radiazione.

 Le ammonizioni, sospensioni e radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza, nel caso in cui il socio oggetto di tali provvedimenti disciplinari faccia parte del Consiglio Direttivo, il suo diritto di voto sarà sospeso.

  

Patrimonio sociale e Bilancio

 

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.

I proventi sono costituiti:

1) dalle quote di iscrizione;

2) dai contributi associativi;

3) dai contributi di Enti o privati;

4) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso gli istituti di Credito;

5) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;

 Art. 12

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

 Art. 13

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per le attività sociali e per iniziative di varia natura, per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siamo imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, conforme alla legge sul volontariato e con le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 e seguenti della legge n.266/91.

 

Organi Sociali

 

Art. 14

Sono organi sociali:

1) L’Assemblea dei Soci;

2) Il Consiglio Direttivo;

3) La Presidenza.

Le cariche associative sono completamente gratuite.

 

Elezioni

 

Art. 15

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale e in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

 

Assemblee

 

Art. 16

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

L’assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell’Associazione con almeno 14 giorni prima della data fissata.

L’assemblea straordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell’Associazione con almeno 14 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

 Art. 17

L’assemblea ordinaria viene convocata di regola almeno una volta all’anno

Essa:

1) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

2) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

3) delibera su tutte le questioni inerenti alla gestione sociale.

 

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali, elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

 Art. 18

L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento è convocata su ordine del giorno prefissato:

1) Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

2) allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L’Assemblea dovrà  avere luogo entro 20  giorni dalla data in cui viene richiesta.

 Art. 19

In prima convocazione l’assemblea ordinaria  è regolarmente costituita con la presenza della meta più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria  è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 Art. 20

Per la validità dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento, è indispensabile la presenza personale di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

In seconda convocazione l’assemblea straordinaria e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei soci sulle questioni riguardanti lo scioglimento.

 Art. 21

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

 Art. 22

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta del Presidente del sodalizio o dal Vice-Presidente; le deliberazioni adottate verranno riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive unitariamente ai membri della Presidenza presenti, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 23

Il Consiglio Direttivo e composto da tre consiglieri eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Un consigliere può presentare le proprie dimissioni con lettera motivata al Consiglio Direttivo, che le accoglie o le rifiuta in occasione di una riunione dello stesso Consiglio.

 Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno la Presidenza, composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario e fissa la responsabilità dei consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

 Art. 25

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ordinariamente una volta ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta i 2/3 dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni  occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Per la convocazione sarà esposto avviso in sede.

 Art. 26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Un consigliere decade dalla sua carica dopo aver accumulato tre assenze consecutive ad altrettante riunioni del Consiglio Direttivo.

 Art. 27

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

A tal fine deve:

1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci,

2) curare l’esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea;

3) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;    

 

La Presidenza

 

Art. 28

La Presidenza e composta dal Presidente dal Vice Presidente e dal Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

 

Scioglimento dell’Associazione

 

Art. 29

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con le modalità previste dal  art. 20. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ed in seguito ad ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

 

Disposizione finale

 

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti

 

 

Monte San Vito, lì 01 giugno 2006

 

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